Il trasporto delle merci pericolose comprese
nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente
dalla massa complessiva massima del veicolo, oltrechè
nei giorni di calendario indicati nelle tabelle soprastanti,
dal 1° giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18.00
di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
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